Art. 13
Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione
In vigore dal 17 dic 2019
Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione
1. L’, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (14) non si applica alla determinazione del periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione per i contingenti tariffari di importazione e di esportazione.
2. I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell’allegato I, sono validi:
a)
per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo;
b)
per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo;
c)
per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente fino alla fine del periodo contingentale.
3. Salvo disposizione contraria del titolo III o dell’allegato I, se un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i titoli rilasciati per un sottoperiodo scadono l’ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine di tale sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale.
4. Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale.
5. I titoli per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio, ad eccezione dei titoli rilasciati dal 20 dicembre al 31 dicembre, che sono validi dal 1o gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6. Se il periodo di validità di un titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito dall’ del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.
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