Art. 15

Prova dell’origine

In vigore dal 17 dic 2019
Prova dell’origine 1.   Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell’Unione una prova dell’origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati. 2.   In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell’origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione. 3.   Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all’importatore di provare l’origine dei prodotti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 952/2013.
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Prova dell’origine (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo