Art. 15
Prova dell’origine
In vigore dal 17 dic 2019
Prova dell’origine
1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell’Unione una prova dell’origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
2. In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell’origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione.
3. Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all’importatore di provare l’origine dei prodotti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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