Art. 17

Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1

In vigore dal 17 dic 2019
Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1 1.   Dall’ottavo al sedicesimo giorno del mese successivo alla fine del periodo contingentale, gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e l’indirizzo dei detentori di titoli di importazione per i contingenti tariffari che richiedono l’iscrizione obbligatoria degli operatori e, se del caso, del cessionario. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le convalide, i respingimenti o le revoche di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI. 3.   Per notificare la convalida di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI, gli Stati membri presentano i dati richiesti figuranti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/760. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica apportata dagli operatori al proprio fascicolo LORI. 5.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l’indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda: d) prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese; e) prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre. 6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore. 7.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, quando nel presente articolo sono fissati periodi e termini, essi si concludono alla scadenza dell’ultima ora dell’ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ai sensi del suddetto regolamento. 8.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (15) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (16).
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Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1 (Art. 17 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo