Art. 18
Contingenti tariffari
In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio (17), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2006/333/CE (18), sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio (19), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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