Art. 20

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada

In vigore dal 17 dic 2019
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (22).
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Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada (Art. 20 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo