Art. 14

Prova di immissione in libera pratica e di esportazione

In vigore dal 17 dic 2019
Prova di immissione in libera pratica e di esportazione 1.   I quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la fine del periodo di validità dei titoli sono considerati quantitativi non utilizzati. 2.   La prova dell’immissione in libera pratica e la prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è fornita conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
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Prova di immissione in libera pratica e di esportazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo