Art. 9

Periodi di pagamento

In vigore dal 16 dic 2019
Periodi di pagamento 1.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. 2.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda. 3.   I diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi. 4.   I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue: a) i diritti di approvazione sono riscossi per domanda; b) i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi; le modifiche intervenute in un’organizzazione e che ne condizionano l’approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all’approvazione della modifica. 5.   Nei casi di cui all’, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l’inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell’allegato, parte I, tabella 8. 6.   Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue: a) per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda; b) per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi; c) se l’Agenzia riclassifica più domande come un’unica domanda conformemente all’, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.
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