Art. 7
Stima finanziaria
In vigore dal 16 dic 2019
Stima finanziaria
1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l’Agenzia fornisce una stima finanziaria.
2. Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un’analisi tecnica preliminare da parte dell’Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l’Agenzia.
3. In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall’Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria è modificata dall’Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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