Art. 6

Spese di viaggio

In vigore dal 16 dic 2019
Spese di viaggio 1.   Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: d = v + a + h – e. 2.   Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue: d = spese di viaggio dovute; v = costi di trasporto; a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie (3); h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall’Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all’allegato, parte II (4); in caso di missioni relative a più progetti, l’importo è suddiviso di conseguenza; e (componente e) = media delle spese di viaggio all’interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all’interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione. 3.   Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all’, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all’allegato, parte II bis.
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