Art. 4

Pagamento di diritti o oneri

In vigore dal 16 dic 2019
Pagamento di diritti o oneri 1.   L’Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l’Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L’Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet. 2.   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente. 3.   Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all’Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo. 4.   Il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.
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