Art. 3
Determinazione di diritti e oneri
In vigore dal 16 dic 2019
Determinazione di diritti e oneri
1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall’Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell’allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell’ambito di competenza dell’Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all’allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell’allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
Storico versioni
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