Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione; b) «oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione; c) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento; d) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci; e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia; f) «ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia: 1) per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda; 2) per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato; 3) per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda; 4) per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.
Storico versioni

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