Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«diritti»: gli importi riscossi dall’Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;
b)
«oneri»: gli importi riscossi dall’Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
c)
«compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;
d)
«servizio»: qualsiasi attività svolta dall’Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;
e)
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall’Agenzia;
f)
«ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:
1)
per i diritti e gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
2)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabella 8, il 1o giugno successivo al rilascio del certificato;
3)
per i diritti di approvazione di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;
4)
per i diritti di sorveglianza di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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