Art. 5
Rigetto o interruzione per motivi finanziari
In vigore dal 16 dic 2019
Rigetto o interruzione per motivi finanziari
1. Fatto salvo il regolamento interno dell’Agenzia, l’Agenzia può:
a)
rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2;
b)
rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;
c)
rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all’, paragrafo 4, secondo comma;
d)
rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell’Agenzia.
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l’Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell’Agenzia.
Storico versioni
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