Art. 8
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
In vigore dal 16 dic 2019
Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti
1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell’intero importo dei diritti dovuti, a meno che l’Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
a)
un diritto fisso di cui all’allegato, parte I;
b)
un diritto variabile.
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all’allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l’Agenzia può, previo consenso del richiedente:
a)
riclassificare una domanda all’interno delle categorie di cui all’allegato del presente regolamento;
b)
riclassificare più domande come un’unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
i.)
modifiche di maggiore entità;
ii.)
riparazioni di maggiore entità; o
iii.)
certificati di omologazione supplementari.
Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l’Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.
Storico versioni
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