Art. 10
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
In vigore dal 16 dic 2019
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:
a)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
b)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;
c)
per i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
d)
per i diritti di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
e)
per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.
4. Ai fini del presente regolamento:
a)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
b)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
c)
la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.
5. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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