Art. 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

In vigore dal 16 dic 2019
Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato 1.   Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue: a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno; b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria. Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto. 2.   Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto. 3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.
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