Art. 11

Sospensione o revoca di certificati

In vigore dal 16 dic 2019
Sospensione o revoca di certificati 1.   Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2, l’Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato. 2.   Se l’Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l’Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un’unica soluzione all’inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L’Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto. 3.   Se l’Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue: a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno. b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria. Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.
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