Art. 14

Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri

In vigore dal 16 dic 2019
Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri 1)   L’importo degli oneri riscossi dall’Agenzia conformemente all’allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile. 2)   Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all’allegato, parte II bis.
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Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/2153) — Testo vigente | Portale Normativo