Art. 15
Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento
In vigore dal 16 dic 2019
Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento
1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell’Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.
4. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell’onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
Storico versioni
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