Art. 16
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
In vigore dal 16 dic 2019
Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande
1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
a)
per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell’onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;
b)
per gli oneri di cui all’allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all’allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell’onere applicabile;
c)
per gli oneri di cui all’allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;
d)
per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l’Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l’Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l’Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.
4. Ai fini del presente regolamento:
a)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
b)
l’interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell’Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
c)
la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all’Agenzia.
5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.
Storico versioni
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