Art. 6

Termini e condizioni per l’accesso ai dettagli delle informazioni

In vigore dal 29 nov 2019
Termini e condizioni per l’accesso ai dettagli delle informazioni 1.   L’accesso alle informazioni di cui all’ è dato su richiesta. La richiesta di accesso contiene le informazioni seguenti: a) il nome del soggetto richiedente; b) la persona di contatto presso il soggetto richiedente; c) il tipo di soggetto richiedente, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, che chiede l’accesso; d) i nominativi delle persone presso il soggetto richiedente che avranno accesso alle informazioni richieste; e) le credenziali per il collegamento sicuro tramite il protocollo di trasferimento dei file SSH, come richiesto dall’, paragrafo 2; f) se si tratta di una richiesta ad hoc o di una richiesta periodica predefinita; g) l’identificazione delle informazioni richieste in base a una qualsivoglia combinazione dei criteri di cui al paragrafo 4; h) ogni altra informazione tecnica pertinente all’accesso del soggetto richiedente. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni: a) designano una persona o le persone responsabili per i contatti con i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402; b) pubblicano sul proprio sito web i termini e le condizioni per accedere alle informazioni e le istruzioni per la presentazione di una richiesta di accesso a tali informazioni; c) danno l’accesso soltanto alle informazioni specificate nella richiesta di accesso; d) non appena possibile e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta di predisporre l’accesso a tali informazioni, stabiliscono le modalità tecniche necessarie per mettere i soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 in condizione di presentare richieste di accesso a tali informazioni. 3.   L’accesso alle informazioni di cui all’ è dato entro i seguenti termini: a) non oltre le ore 19.00.00 UTC del giorno cui si riferisce il rapporto per una richiesta ad hoc o una richiesta periodica predefinita di rapporto di fine giornata di cui all’; b) non oltre le ore 19.00.00 UTC del primo giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione di cui non è ancora stato fissato il prezzo oppure che non è ancora scaduta o è scaduta meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta; c) non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda una cartolarizzazione scaduta più di un anno prima della data di presentazione della richiesta; d) non oltre i tre giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della richiesta di accesso laddove l’informazione riguarda diverse cartolarizzazioni che rientrano nelle lettere b) e c). 4.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni danno alle entità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 l’accesso alle informazioni di cui all’ in base a una qualsivoglia combinazione dei seguenti criteri: a) tipo di cartolarizzazione: non ABCP o ABCP; b) tipo di struttura della cartolarizzazione: o «M» (master trust) come indicato nel campo SESS9 dell’allegato XIV del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «S» (tutte le altre cartolarizzazioni); c) metodo di trasferimento del rischio della cartolarizzazione: o «Y» (vendita effettiva) come indicato nel campo IVSS11 dell’allegato XII del regolamento delegato (UE) 2020/1224 o «Y» (cartolarizzazione sintetica) come indicato nel campo SESV11 dell’allegato XIV del medesimo regolamento, oppure «ABCP» (cartolarizzazioni ABCP); d) codice dell’elemento della cartolarizzazione; e) tipo di esposizione sottostante la cartolarizzazione; f) sezione relativa all’esposizione sottostante la cartolarizzazione; g) sezione relativa al modello di comunicazione agli investitori di una cartolarizzazione; h) sezione relativa al modello per le informazioni privilegiate o per le informazioni sugli eventi significativi; i) identificativo: i) identificativo unico; ii) identificativo dell’operazione; iii) numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN); iv) identificativo nuovo od originario del segmento/dell’obbligazione; v) identificativo nuovo od originario dell’esposizione sottostante; vi) identificativo nuovo od originario del debitore; vii) identificativo del soggetto giuridico del cedente; viii) identificativo del soggetto giuridico del promotore; ix) identificativo del soggetto giuridico della SSPE; x) identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario; xi) identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO; j) criterio geografico: i) regione geografica; ii) legge applicabile; k) data e ora: i) marcatura temporale della comunicazione; ii) data limite dei dati; iii) data di emissione del segmento/dell’obbligazione; iv) scadenza legale del segmento/dell’obbligazione; v) data di creazione dell’esposizione sottostante; vi) data di scadenza dell’esposizione sottostante; l) valuta: i) valuta del segmento/dell’obbligazione; ii) valuta di denominazione dell’esposizione sottostante. 5.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni mettono a disposizione le seguenti informazioni utilizzando il formato XML: a) le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a) e lettere da d) a g), del regolamento (UE) 2017/2402; b) le informazioni generate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni conformemente agli del presente regolamento, fatta eccezione per le conferme scritte ricevute ai sensi dell’, paragrafo 3.
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