Art. 5
Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso
In vigore dal 29 nov 2019
Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso
I dettagli delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 sono i seguenti:
a)
tutte le informazioni pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dai soggetti segnalanti conformemente al regolamento (UE) 2017/2402;
b)
il rapporto di fine giornata di cui all’, il punteggio di completezza dei dati di cui all’ e ogni informazione risultante dalle verifiche svolte a norma dell’ del presente regolamento;
c)
tutte le formule e i metodi di calcolo e di aggregazione utilizzati per generare le informazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni
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