Art. 5

Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso

In vigore dal 29 nov 2019
Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso I dettagli delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 sono i seguenti: a) tutte le informazioni pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dai soggetti segnalanti conformemente al regolamento (UE) 2017/2402; b) il rapporto di fine giornata di cui all’, il punteggio di completezza dei dati di cui all’ e ogni informazione risultante dalle verifiche svolte a norma dell’ del presente regolamento; c) tutte le formule e i metodi di calcolo e di aggregazione utilizzati per generare le informazioni di cui alle lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:1229:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dettagli delle informazioni a cui deve essere dato accesso (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/1229) — Testo vigente | Portale Normativo