Art. 3
Punteggio di completezza dei dati
In vigore dal 29 nov 2019
Punteggio di completezza dei dati
4. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni calcolano un punteggio di completezza dei dati per ciascuna comunicazione di dati utilizzando la matrice di calcolo di cui alla tabella 1 dell’allegato e i seguenti valori (input):
dove:
rappresenta il numero totale di campi di una comunicazione di dati che contengono i rispettivi valori «Opzione No Data (nessun dato)» indicati a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224;
N rappresenta il numero totale di campi di una comunicazione di dati dove è consentito indicare qualsivoglia valore «Opzione No Data (nessun dato)» (da ND1 a ND4) a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
Ai fini del calcolo del punteggio di completezza dei dati, i campi compilati utilizzando il formato «ND4-AAAA-MM-GG» si intendono come «ND4».
Storico versioni
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