Art. 4

Verifica della completezza e della coerenza delle informazioni

In vigore dal 29 nov 2019
Verifica della completezza e della coerenza delle informazioni 1.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano la completezza e la coerenza delle informazioni loro segnalate verificando: a) il nome del soggetto segnalante, come indicato nel campo IVSS4 dell’allegato XII o nel campo IVAS3 dell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/1224; b) se il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 è corretto. 2.   In riferimento alle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento (UE) 2017/2402, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano altresì la completezza e la coerenza delle informazioni nel modo seguente: a) verificando se le informazioni sono state segnalate rispettando la struttura e il formato dei modelli di cui agli allegati da II a XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 (5) della Commissione; b) comparando le informazioni segnalate: i) in campi diversi per la stessa data limite dei dati e lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo; ii) per elementi di informazione diversi relativi a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e la stessa data limite dei dati; iii) per lo stesso elemento di informazione relativo a un’esposizione sottostante, una comunicazione agli investitori, un’informazione privilegiata o un evento significativo per lo stesso campo e date limite dei dati diverse; iv) per cartolarizzazioni analoghe; c) verificando se la data limite dei dati segnalati e la marcatura temporale della comunicazione rispettano l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; d) verificando se le opzioni «No Data (nessun dato)» di cui all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; sono utilizzate solo laddove permesso e non impediscono alla comunicazione di dati di essere sufficientemente rappresentativa delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. Per le cartolarizzazioni ABCP i riferimenti del presente paragrafo alle esposizioni sottostanti si intendono fatti ai tipi di esposizioni sottostanti. 3.   I repertori di dati sulle cartolarizzazioni verificano la completezza e la coerenza della documentazione messa a loro disposizione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 richiedendo ai soggetti segnalanti una conferma scritta di quanto segue: a) che al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sono stati trasmessi tutti gli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; oggetto di richiesta di messa a disposizione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402; b) che la documentazione è coerente con la struttura e le caratteristiche effettive della cartolarizzazione. 4.   La conferma scritta di cui al paragrafo 3 è richiesta entro i seguenti termini: a) entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito della cartolarizzazione o, per le cartolarizzazioni ABCP, entro cinque giorni lavorativi dalla prima emissione di titoli nell’ambito del programma ABCP; b) ogni dodici mesi a decorrere dalla data delle richieste di cui alla lettera a); c) entro cinque giorni lavorativi dalla messa a disposizione di un nuovo documento ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che non abbia ricevuto conferma scritta entro 14 giorni dalla data di una richiesta ai sensi del primo comma chiede al soggetto segnalante di trasmettergli la conferma scritta entro 14 giorni. 5.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni verifica se la notifica STS di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 che gli è stata messa a disposizione rispetta la struttura e il formato dei modelli di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (6). 6.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rigetta una comunicazione di informazioni che sia incompleta o incoerente a norma dei paragrafi 1, 2 e 5, tranne che per gli aspetti di cui al paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv). Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni assegna le comunicazioni rigettate ai sensi del presente paragrafo a una delle categorie di motivazione del rigetto di cui alla tabella 2 dell’allegato. 7.   Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica senza indebito ritardo ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 quanto segue: a) che le informazioni comunicate sono incomplete o incoerenti ai sensi del paragrafo 2, lettera b), punti iii) e iv); b) che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni non ha ricevuto la conferma scritta di cui al paragrafo 3. 8.   Entro un’ora dal ricevimento delle informazioni di cui all’ del regolamento (UE) 2017/2402 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni trasmettono ai soggetti segnalanti un riscontro dettagliato sui risultati delle verifiche eseguite a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 5, anche per quanto riguarda le eventuali assegnazioni alle categorie di motivazione del rigetto ai sensi del paragrafo 6. Tale riscontro comprende almeno gli elementi seguenti: a) l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; b) il codice dell’elemento o degli elementi di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; c) la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni segnalate. 9.   Ogni lunedì entro le ore 19.00.00 UTC i repertori di dati sulle cartolarizzazioni generano un rapporto di tutte le informazioni che hanno rigettato dal lunedì precedente alle ore 19.00.00 UTC. Tale rapporto comprende almeno gli elementi seguenti: a) l’identificativo unico assegnato alla cartolarizzazione a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/1224; b) il nome della cartolarizzazione; c) i codici ISIN dei segmenti o delle obbligazioni o dei prestiti subordinati della cartolarizzazione, laddove disponibili; d) il nome e l’identificativo LEI del cedente, del promotore e della SSPE; e) la marcatura temporale, nel formato ISO 8601 della data e ora (UTC), approssimata al secondo, delle informazioni comunicate; f) il codice dell’elemento della comunicazione di cui all’allegato I, tabella 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224; g) la categoria di motivazione del rigetto di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento e le circostanze specifiche che hanno determinato l’assegnazione a tale categoria; h) ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante prima delle ore 17.00.00 UTC del lunedì di pubblicazione del rapporto in merito al perché le informazioni segnalate fossero incomplete o incoerenti, o al perché non fosse stata trasmessa la conferma scritta di cui al paragrafo 3.
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Verifica della completezza e della coerenza delle informazioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/1229) — Testo vigente | Portale Normativo