Art. 7
Standard per la raccolta dei dati e l’accesso a essi
In vigore dal 29 nov 2019
Standard per la raccolta dei dati e l’accesso a essi
1. Per ricevere dati dai soggetti segnalanti o da altri repertori di dati sulle cartolarizzazioni e per trasferire dati ai soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzano protocolli di firma elettronica e di cifratura dei dati.
2. Ai fini del paragrafo 1, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni istituiscono e mantengono un’interfaccia tra macchine (machine-to-machine) sicura e la mettono a disposizione dei soggetti segnalanti e dei soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402. Tale interfaccia si avvale del protocollo di trasferimento dei file SSH.
3. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni utilizzano messaggi XML standardizzati per comunicare tramite l’interfaccia di cui al paragrafo 2 e mettono le informazioni di cui all’, paragrafo 5, del presente regolamento a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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