Art. 8
Conservazione delle informazioni
In vigore dal 29 nov 2019
Conservazione delle informazioni
1. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni conservano le seguenti informazioni:
a)
le verifiche ai sensi del presente regolamento e qualsiasi altra convalida effettuata dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni;
b)
le conferme scritte pervenute al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, di cui all’, paragrafo 3;
c)
i risultati che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni comunica al soggetto segnalante a norma dell’, paragrafo 6;
d)
ogni spiegazione fornita dal soggetto segnalante sul perché le informazioni presentate sono incomplete o incoerenti o sul perché manca la conferma scritta di cui all’, paragrafo 7;
e)
in un log di segnalazione, i particolari delle eventuali rettifiche o cancellazioni presentate dal soggetto segnalante;
f)
ogni altra informazione generata o presentata ai sensi del presente regolamento.
2. Ogni informazione è conservata per 10 anni a decorrere dalla cessazione della cartolarizzazione cui si riferisce.
3. Il log di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), riporta l’identificativo unico della cartolarizzazione, il codice dell’elemento, la marcatura temporale della comunicazione interessata, la marcatura temporale delle variazioni e una descrizione chiara delle modifiche apportate alle informazioni presentate, riguardante anche il contenuto nuovo e il contenuto precedente di tali informazioni.
Storico versioni
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