Art. 6

Requisiti dei dati

In vigore dal 27 nov 2019
Requisiti dei dati 1.   Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini: a) statistiche congiunturali delle imprese; b) statistiche sulle imprese a livello nazionale; c) statistiche sulle imprese a livello regionale; d) statistiche sulle attività internazionali. 2.   I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I: a) popolazione di imprese; b) catene globali del valore; c) uso delle TIC e commercio elettronico; d) innovazione; e) scambi internazionali di beni; f) scambi internazionali di servizi; g) investimenti; h) input di lavoro; i) produzione e performance; j) prezzi; k) acquisti; l) proprietà immobiliare; m) input di R&S. 3.   La periodicità, il periodo di riferimento e l’unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell’allegato II. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato I. 5.   Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti; b) al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi; c) gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati; d) qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’. 6.   La lettera b) del paragrafo 5 non si applica: a) alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore; b) alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).
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Requisiti dei dati (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/2152) — Testo vigente | Portale Normativo