Art. 8
Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
In vigore dal 27 nov 2019
Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
1. La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell’Unione.
2. Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l’utilizzo dei dati amministrativi e per l’individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all’.
4. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell’, per la produzione di statistiche europee.
I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.
Storico versioni
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