Art. 10

Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso

In vigore dal 27 nov 2019
Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso 1.   Gli Stati membri si scambiano dati riservati. A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta. Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici. 2.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati. A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro. Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi. 3.   La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l’identificazione di unità giuridiche. A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione. Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione. 4.   Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti. 5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all’allegato IV. Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all’interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009. La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati. 8.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
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