Art. 12

Informazioni statistiche da scambiare

In vigore dal 27 nov 2019
Informazioni statistiche da scambiare 1.   Le informazioni statistiche di cui all’, paragrafo 2, sono costituite da: a) microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni; b) dati compilati su beni o movimenti specifici; e c) dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali. 2.   Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Informazioni statistiche da scambiare (Art. 12 Regolamento (UE) 2019/2152) — Testo vigente | Portale Normativo