Art. 13

Elementi dei dati statistici

In vigore dal 27 nov 2019
Elementi dei dati statistici 1.   I microdati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici: a) il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE; b) il periodo di riferimento; c) il flusso commerciale; d) il bene; e) lo Stato membro partner; f) il paese d’origine; g) il valore dei beni; h) la quantità dei beni; i) la natura della transazione. I microdati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche. In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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