Art. 14
Protezione dei dati riservati scambiati
In vigore dal 27 nov 2019
Protezione dei dati riservati scambiati
1. I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.
2. Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
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