Art. 16
Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione
In vigore dal 27 nov 2019
Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione
1. Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.
Storico versioni
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