Art. 17
Qualità
In vigore dal 27 nov 2019
Qualità
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):
a)
relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;
b)
relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.
Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.
5. La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.
7. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un’incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un’incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore di siffatte modifiche.
8. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:2152:oj#art-17