Art. 18

Trasmissione di dati e di metadati

In vigore dal 27 nov 2019
Trasmissione di dati e di metadati 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo. 3.   Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2152:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo