Art. 19

Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni

In vigore dal 27 nov 2019
Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l’ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l’identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.
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Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni (Art. 19 Regolamento (UE) 2019/2152) — Testo vigente | Portale Normativo