Art. 20

Studi pilota

In vigore dal 27 nov 2019
Studi pilota 1.   Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima. 2.   Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti. 3.   A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica. 4.   Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche. La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all’introduzione di nuovi obblighi informativi.
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