Art. 21
Finanziamento
In vigore dal 27 nov 2019
Finanziamento
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:
a)
sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;
b)
elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l’onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;
c)
sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;
d)
partecipazione agli studi pilota di cui all’;
e)
sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l’obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dell’ del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).
3. Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.
Storico versioni
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