Art. 7
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati
In vigore dal 27 nov 2019
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati
1. Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:
a)
variabili;
b)
unità di misura;
c)
popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
d)
classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
e)
trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
f)
uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
g)
termine per la trasmissione dei dati;
h)
primo periodo di riferimento;
i)
ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
j)
ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Nell’esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l’onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all’allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.
3. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’, paragrafo 1, non superi:
a)
22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
b)
93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;
c)
31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e
d)
26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.
4. Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:
a)
20 variabili per la tematica catene globali del valore;
b)
73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e
c)
57 variabili per la tematica innovazione.
5. Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.
6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all’, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.
7. Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall’azione supplementare proposta.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.
Storico versioni
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