Art. 5
Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni
In vigore dal 27 nov 2019
Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni
1. Conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L’accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato V.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di:
a)
modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e
b)
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell’allegato VI.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di:
a)
modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e
b)
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI.
4. Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.
Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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