Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93; b) «unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati; c) «dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche; d) «tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate; e) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili; f) «variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori; g) «attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013; h) «attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013; i) «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013; j) «produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013; k) «autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; l) «fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’; m) «microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili; n) «uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009; o) «dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009; p) «autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (24); q) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; r) «gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso. 2.   Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per: a) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione; b) «Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione; c) «beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/2152) — Testo vigente | Portale Normativo