Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione
1. Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
a)
alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;
b)
alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
2. Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’.
3. I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
a)
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
b)
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
c)
per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
i)
l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o
ii)
il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;
d)
i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.
4. Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (23):
a)
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
b)
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
c)
i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.
5. Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6. Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7. I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8. Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9. Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
a)
qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
b)
i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;
c)
la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.
Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.
10. All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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