Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 27 nov 2019
Ambito di applicazione 1.   Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono: a) alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro; b) alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi. 2.   Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell’. 3.   I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono: a) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali; b) le unità giuridiche che costituiscono tali imprese; c) per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali): i) l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o ii) il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie; d) i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono. 4.   Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (23): a) tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale; b) le unità giuridiche che costituiscono tali imprese; c) i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono. 5.   Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all’autoconsumo o implicano la locazione di beni propri. 6.   Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi. 7.   I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013. 8.   Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un’attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un’impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive. 9.   Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica: a) qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato; b) i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL; c) la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive. Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica. 10.   All’interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.
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