Art. 4

Fonti di dati e metodi

In vigore dal 27 nov 2019
Fonti di dati e metodi Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’ utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN. Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni: a) indagini; b) dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio; c) microdati scambiati; d) ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità. Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento. I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.
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