Art. 64

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

In vigore dal 27 nov 2019
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014 All’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese d’investimento di cui all’, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue: a) i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito relativo al coefficiente di capitale totale contenuti nel presente regolamento si riferiscono all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; b) i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nel presente regolamento si riferiscono al requisito applicabile dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5. Conformemente all’ della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), i riferimenti all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi di fondi propri delle imprese di investimento di cui all’, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’ della direttiva (EU) 2019/2034.
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Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014 (Art. 64 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo