Art. 63

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014 Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato: 1) all’ è inserito il paragrafo seguente: «4 bis.   Il titolo VII, capo 1, del presente regolamento si applica altresì alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o che svolgono attività di investimento all’interno dell’Unione.»; 2) l’intestazione del titolo III è sostituita dalla seguente: «TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 17 bis Dimensioni dei tick di negoziazione Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell’ della direttiva 2014/65/UE. L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»; 4) l’ è così modificato: a) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente: «d) l’impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.»; b) al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.»; c) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.»; d) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6 bis. Le imprese di paesi terzi che prestano servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l’ESMA in merito a quanto segue: a) l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell’Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri; b) per le imprese che svolgono l’attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE; c) per le imprese che prestano i servizi di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti; d) il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a); e) se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi; f) la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall’impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); g) i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell’impresa nell’Unione; h) ogni altra informazione necessaria per consentire all’ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. L’ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo. Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l’ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività. 6 ter. Laddove un’impresa di un paese terzo presti servizi o svolga attività in conformità del presente articolo, tiene a disposizione dell’ESMA, per un periodo di cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni nell’Unione su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dei clienti. Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l’ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell’autorità competente richiedente. 6 quater. Laddove un’impresa di un paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’, paragrafo 2, o non soddisfi una richiesta dell’ESMA a norma del paragrafo 6 bis o 6 ter del presente articolo a tempo debito e in modo opportuno, l’ESMA può revocare la registrazione dell’impresa oppure proibirne o limitarne temporaneamente le attività in conformità dell’.»; e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   L’ESMA, in consultazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; f) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato in cui presentare la richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e in cui comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»; 5) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue: a) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali atti legislativi; b) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e c) che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi. Se l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l’Unione. 1bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione. Laddove l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell’, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell’Unione assicurando che tali imprese soddisfino: a) gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli ; b) gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all’, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d’intesa concluso con l’autorità competente del paese terzo; c) gli obblighi che hanno un effetto equivalente all’obbligo di negoziazione di cui agli , se applicabile. Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell’ambito della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. «1 ter.   Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente; b) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell’Unione; c) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di gestione; d) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento; e) sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato. Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all’obbligo di negoziazione di cui agli , la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell’obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE. (*9)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)." (*10)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;" b) il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l’ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell’ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri;»; ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l’ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell’, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l’autorità competente del suddetto paese terzo;»; iii) è aggiunta la lettera seguente: «d) le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell’, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l’ESMA può presentare a un’impresa di un paese terzo registrata a norma dell’, paragrafo 2.»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   L’ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L’ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l’ABE, se lo ritiene opportuno. La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all’, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. 6.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all’anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell’anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall’ESMA a norma dell’, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure. La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell’evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell’equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.»; 6) l’ è sostituito dal seguente: « Misure la cui adozione compete all’ESMA 1.   L’ESMA può proibire temporaneamente a un’impresa di un paese terzo di prestare servizi di investimento o di svolgere attività di investimento con o senza servizi accessori a norma dell’, paragrafo 1, o imporle limiti in tal senso, laddove l’impresa del paese terzo non abbia rispettato eventuali divieti o limiti imposti dall’ESMA o dall’ABE a norma degli o da un’autorità competente a norma dell’, non abbia ottemperato a una richiesta dell’ESMA a norma dell’, paragrafi 6 bis e 6 ter, a tempo debito e in modo opportuno, ovvero laddove l’impresa del paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’ qualora l’ESMA abbia investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti: a) l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati; b) l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’, paragrafo 1. 3.   L’ESMA informa l’autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile. Nel decidere l’intervento opportuno in forza del presente articolo, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, considerando i criteri seguenti: a) la durata e la frequenza del rischio emergente; b) se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell’impresa del paese terzo; c) se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio; d) se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza. L’ESMA informa senza indugio la Commissione e l’impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet. La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.»; 7) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «13.   Entro il 31 dicembre 2020, l’ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità dell’ del regolamento (UE) 2019/2033 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»; 8) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell’. I servizi e le attività non contemplati da tale decisione possono continuare a essere forniti in conformità dei regimi nazionali.».
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