Art. 62
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012»;
2)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Nell’applicare le disposizioni di cui all’, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all’, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) trattano tali imprese di investimento come se fossero “enti” in forza del presente regolamento.
(*3) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."
(*4) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;"
3)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
“ente creditizio”, un’impresa che svolge una delle attività seguenti:
a)
raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
b)
svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione:
i)
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
ii)
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; oppure
iii)
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione.
Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
(*5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"
b)
il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
“impresa di investimento”, un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;»;
c)
il punto 3) è sostituito dal seguente:
«3)
“ente”, un ente creditizio autorizzato a norma dell’ della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;»;
d)
il punto 4) è soppresso;
e)
il punto 26) è sostituito dal seguente:
«26)
“ente finanziario”, un’impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;»
(*6) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).”;"
f)
il punto 29 bis) è sostituito dal seguente:
«29 bis)
“impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;»;
g)
il punto 29 ter) è sostituito dal seguente:
«29 ter)
“impresa di investimento madre nell’UE”, un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;»;
h)
il punto 51) è sostituito dal seguente:
«51)
“capitale iniziale”, l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’ della direttiva 2013/36/UE;»
i)
il punto 60) è sostituito dal seguente:
«60)
“strumento assimilato al contante”, un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente o da un’impresa di investimento, per il quale l’ente o l’impresa di investimento ha già ricevuto il pagamento integrale e che deve essere rimborsato incondizionatamente dall’ente o dall’impresa di investimento al valore nominale;»;
j)
al punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;»:
k)
è aggiunto il punto seguente:
«150)
“negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni”, un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;»;
4)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
a)
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’ e all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
c)
gli enti che sono designati conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
i)
le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’ di detto regolamento; e
ii)
non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.»;
(*7) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all’, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’ del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.»;
5)
alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
Ai fini dell’applicazione del presente capo, le imprese di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»;
6)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Se è stata concessa una deroga a norma dell’, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.»;
7)
gli sono soppressi;
8)
all’articolo 81, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la filiazione è:
i)
un ente;
ii)
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
iii)
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;
iv)
un’impresa di investimento;
iv)
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;
9)
all’articolo 82, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la filiazione è:
i)
un ente;
ii)
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
iii)
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
iv)
un’impresa di investimento;
v)
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;
10)
l’articolo 84 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a)
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i)
l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
—
il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
—
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’ regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii)
l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b)
le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’ del presente regolamento o, se del caso, all’ del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;
11)
l’articolo 85 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a)
il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i)
l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
—
il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
—
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii)
l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;»
(b)
le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’ del presente regolamento o, se del caso, all’ del regolamento(EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;
12)
l’articolo 87 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a)
i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
i)
l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
—
il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;
—
laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;
ii)
l’importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;
b)
i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e nei relativi sovrapprezzi di emissione, gli utili non distribuiti e le altre riserve.;»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’ del presente regolamento o, se del caso, all’ del regolamento (UE) 2019/2033, gli strumenti di fondi propri all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;
13)
l’articolo 93 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l’ente precedentemente, l’importo dei fondi propri dell’ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l’importo dei fondi propri dell’ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.»;
14)
alla parte tre, titolo I, capo 1, la sezione 2 (articoli da 95 a 98) è soppressa con effetto dal 26 giugno 2026;
15)
all’articolo 119, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.»;
16)
all’articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è così modificata:
«a)
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;»;
17)
l’articolo 197 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i titoli di debito emessi da enti o imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI che è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;»;
b)
al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:»;
18)
all’articolo 200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.»;
19)
all’articolo 202, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all’esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all’articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:»;
20)
all’articolo 224, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti o imprese di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.»;
21)
all’articolo 227, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
«b bis)
imprese di investimento;»;
22)
all’articolo 243, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di investimento, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione.»;
23)
all’articolo 382, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le operazioni infragruppo di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;»;
24)
l’articolo 388 è soppresso;
25)
all’articolo 395, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l’ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente stesso. Quando il cliente è un ente o un’impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente.»;
26)
all’articolo 402, il paragrafo 3 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la controparte è un ente o un’impresa di investimento;»
b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.»;
27)
all’articolo 412, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
«4 bis. L’atto delegato di cui all’articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti.»;
28)
all’articolo 422, paragrafo 8, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;»
29)
all’articolo 428 bis, la lettera d) è soppressa;
30)
all’articolo 430 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis, gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull’utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c).»;
31)
all’articolo 456, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono soppresse;
32)
l’articolo 493 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
(*8) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
33)
all’articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;
34)
all’articolo 508, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
35)
all’allegato I, punto 1), la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
girate su effetti non a nome di un altro ente o di un’altra impresa di investimento;»;
36)
l’allegato III è così modificato:
a)
al punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;
b)
al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;
c)
al punto 6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;»;
d)
il punto 7) è sostituito dal seguente:
«7.
Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.»;
e)
il punto 11) è sostituito dal seguente:
«11.
Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un’impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.».
Storico versioni
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