Art. 10

Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

In vigore dal 27 nov 2019
Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario 1.   Ai fini della presente parte, un’impresa di investimento deduce gli importi che superano i limiti specificati alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all’ del regolamento (UE) n. 575/2013: a) una partecipazione qualificata, il cui importo supera il 15 % dei fondi propri dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’ del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in un’impresa che non sia un soggetto del settore finanziario; b) l’importo totale delle partecipazioni qualificate di un’impresa di investimento in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario che supera il 60 % dei fondi propri calcolati conformemente all’ del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’, paragrafo 1, lettera k, punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Le autorità competenti possono vietare a un’impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 se l’importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo. Le autorità competenti rendono immediatamente pubblica la loro decisione di esercitare tale potere. 3.   Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un’operazione di assistenza finanziaria, a norma dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi; c) dette azioni o quote sono detenute a nome dell’impresa di investimento e per conto altrui. 4.   Le azioni o quote che non hanno carattere di immobilizzazioni finanziarie di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo