Art. 9
Composizione dei fondi propri
In vigore dal 27 nov 2019
Composizione dei fondi propri
1. Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:
a)
b)
c)
dove:
i)
il capitale primario di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il capitale aggiuntivo di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il capitale di classe 2 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
ii)
D è definito all’.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione degli di detto regolamento;
b)
le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’ di detto regolamento;
c)
le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera h), all’, lettera c), e all’, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione si applicano integralmente, senza l’applicazione dei meccanismi previsti agli di detto regolamento;
d)
le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’ di detto regolamento;
e)
le disposizioni seguenti non si applicano alla determinazione dei fondi propri delle imprese di investimento:
i)
l’ del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
le deduzioni di cui all’, paragrafo 1, lettera h), all’, lettera c), e all’, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative disposizioni agli di detto regolamento, nella misura in cui tali deduzioni si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione;
iii)
l’evento attivatore di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’evento attivatore è invece specificato dall’impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;
iv)
l’importo aggregato di cui all’, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’importo da svalutare o convertire è l’intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.
3. Nella determinazione dei requisiti di fondi propri a norma del presente regolamento, le imprese di investimento applicano le relative disposizioni di cui alla parte due, titolo I, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nell’applicare tali disposizioni, l’autorizzazione delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 si ritiene concessa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 78, paragrafo 4, di tale regolamento.
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), nei confronti delle imprese di investimento che non sono persone giuridiche o società per azioni o che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare a che ulteriori strumenti o fondi siano considerati fondi propri per queste imprese di investimento, a condizione che detti strumenti o fondi siano altresì ammissibili al trattamento di cui all’ della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (24). Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l’ABE, insieme all’ESMA, elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti o fondi in ciascuno Stato membro considerati fondi propri. L’elenco è pubblicato per la prima volta entro il 26 dicembre 2020.
5. Le detenzioni di strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario in seno a un gruppo di imprese di investimento non sono dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di un’impresa di investimento del gruppo su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
b)
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario;
c)
la deroga di cui all’ non è utilizzata dalle autorità competenti.
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