Art. 11

Certificato ufficiale

In vigore dal 22 ott 2019
Certificato ufficiale 1.   Ciascuna partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II è accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello figurante nell’allegato IV («certificato ufficiale»). 2.   Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni: a) è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine; b) reca il codice di identificazione della partita cui si riferisce, di cui all’, paragrafo 1; c) è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato; d) è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’, paragrafo 1. 3.   Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, dall’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. 4.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628. 5.   Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 è compilato in base alle note figuranti nell’allegato IV.
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