Art. 3

Campionamento e analisi

In vigore dal 22 ott 2019
Campionamento e analisi Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni: a) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006; b) per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009; c) per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE; d) per la gomma di guar elencata nell’allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell’analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009; e) per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di Salmonella, il campionamento e le analisi per il controllo della Salmonella sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III; f) i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e).
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