Art. 3
Campionamento e analisi
In vigore dal 22 ott 2019
Campionamento e analisi
Il campionamento e le analisi che le autorità competenti devono effettuare ai posti di controllo frontalieri o ai punti di controllo menzionati all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, come parte dei controlli fisici delle partite di alimenti e mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), o nei paesi terzi, al fine di ottenere i risultati delle analisi che devono accompagnare le partite di alimenti e mangimi di cui all’, paragrafo 1, lettera b), come stabilito nel presente regolamento, sono eseguiti conformemente alle seguenti prescrizioni:
a)
per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 401/2006;
b)
per i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;
c)
per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati I e II a causa di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari, il campionamento è eseguito in conformità alla direttiva 2002/63/CE;
d)
per la gomma di guar elencata nell’allegato II a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, il campionamento ai fini dell’analisi del pentaclorofenolo è effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE e il campionamento e le analisi per il controllo delle diossine nei mangimi sono eseguiti in conformità al regolamento (CE) n. 152/2009;
e)
per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa del rischio di presenza di Salmonella, il campionamento e le analisi per il controllo della Salmonella sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento indicati nell’allegato III;
f)
i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II, sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1793:oj#art-3